top of page

Il Trading o Flipping immobiliare

Scopri come le società immobiliari possono ottenere guadagni fino al 40-50% con il contratto di associazione in partecipazione

Negli ultimi anni il mondo delle operazioni immobiliari ha ripreso vitalità.

Esistono strategie precise che permettono di realizzare operazioni immobiliari con profitto e tempi di chiusura certi.

Chi è esperto del settore sa bene come fare per ottenere guadagni che vanno dal 25% al 50% per operazione.

Chi ha liquidità e non desidera investirla in tradizionali forme finanziarie come obbligazioni o altri assets finanziari che rendono dallo 0 al 2% si avvicina a esperti del settore per proporre di finanziare le loro operazioni.

Il trading immobiliare detto anche flipping immobiliare consiste nell’acquisto a condizioni molto convenienti di immobili spesso di piccole dimensioni, sia sul mercato libero sia all’asta, sui quali realizzare interventi di ristrutturazione semplici e veloci per giungere ad una vendita rapida e a prezzo appetibile in modo da chiudere ogni operazione in media in un periodo da 4 a 6 mesi.

Facciamo un esempio pratico:

si acquista un appartamento di 70 mq a 70.000 euro, si eseguono spese di ristrutturazione per 20.000 euro per un costo totale dell’operazione di 90.000 euro e si rivende l’immobile a 125.000 euro. Il rendimento dell’operazione (ROI) è il 38% in soli 6 mesi.

Interessante o no?

Il primo problema è individuare il corretto inquadramento giuridico dell’operazione di finanziamento da parte del soggetto che ha la liquidità e la desidera affidare a chi la farà fruttare il 38% in 6 mesi che in un anno (si pensi a due operazioni successive ciascuna della durata di 6 mesi) diventa anche l’80%!!!

Naturalmente, l’esperto immobiliare che realizza l’operazione vorrà il suo compenso. Ma anche ipotizzando di dividere il guadagno a metà, tra investitore ed esperto immobiliare, si arriverebbe a prendere il 40% di rendimento annuo.

Lo strumento giuridico ideale è il contratto di ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

A cosa serve?

L’associazione in partecipazione è un contratto attraverso cui si può legalmente finanziare un’operazione economica, un affare.

Un soggetto (detto associato), che ha la liquidità, può dare ad un altro soggetto (detto associante), l’esperto immobiliare, una determinata somma “partecipando” in questa maniera all’affare.

L’associato, quindi, versa soldi all’associante e al termine dell’operazione riceverà una parte degli utili, oltre, ovviamente alla restituzione del capitale che ha apportato.

Ecco che con un semplice contratto si può legalmente partecipare ad un affare senza essere costretti a fare una nuova società o a entrare nella società immobiliare.

IL CODICE CIVILE - l’articolo 2549 e seguenti

L’associazione in partecipazione è un contratto con il quale un soggetto (associante) attribuisce a un altro soggetto (associato) una partecipazione agli utili della propria impresa o di uno o più affari, in cambio del corrispettivo di un determinato apporto.

Sono soltanto 5 gli articoli che si occupano del contratto di associazione in partecipazione. Questo significa che è uno contratto molto semplice e libero.

Che serve proprio a consentire affari veloci ma sicuri senza legami duraturi.

Il legislatore, quindi, ha ben pensato di non ingessarlo in tante norme complesse tra loro.


VANTAGGI PER L’IMPRESA IMMOBILIARE

  1. Evita di ricorrere alla banca dove spesso si fatica a ottenere soldi

  2. Non si deve creare una nuova società o far entrare in quella esistente chi apporta soldi come socio evitando così tutte le complicazioni di avere un socio inesperto che potrebbe intromettersi nella gestione mettendo al rischio il successo dell’operazione

  3. Chi apporta liquidità normalmente, dopo la prima operazione, chiede di poter partecipare ancora e quindi lascia i soldi a disposizione dell’impresa

  4. Il contratto di associazione in partecipazione permette di coinvolgere anche più persone che possono apportare liquidità per il medesimo affare dividendo così il rischio

  5. È uno strumento flessibile, veloce da formalizzare e altrettanto veloce da cessare

Non richiede notaio o spese particolari fatta eccezione per la consulenza del professionista che assiste l’operazione al fine di renderla legalmente inattaccabile e conveniente


VANTAGGI PER L’INVESTITORE

  1. Riceve in un anno un rendimento alto che diversamente riuscirebbe ad ottenere solo in 8-10 anni

  2. Se l’investitore è una persona fisica poiché il guadagno riscosso è già tassato non dovrà indicarlo nella propria dichiarazione dei redditi

  3. Se invece l’investitore fosse una SRL che ha liquidità da investire in modo sicuro e di agevole smobilizzo, il guadagno incassato è tassato soltanto per il 5%. Notevole no?

  4. Chi ha liquidità che volesse vincolare soltanto per pochi mesi lo può fare con questo strumento ottenendo un rendimento introvabile in alternative di investimento.

  5. È quindi un contratto molto elastico, molto flessibile, molto pratico.

LE 7 FASI DEL CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE NEL TRADING IMMOBILIARE

  1. BUSINESS PLAN: Descrive costi, ricavi e guadagni previsti in due scenari: il peggiore e il migliore. Rileva quanti soldi servono e la durata dell’operazione.

  2. PROPOSTA: l’affare va presentato al potenziale associato, illustrando vantaggi, possibili rischi, quando rientrerà del capitale apportato e a quanto ammonteranno i suoi guadagni e quali sono le eventuali garanzie.

  3. CONTRATTO: il contratto va scritto bene e occorre affidarsi a esperti professionisti del settore. Il contratto va registrato all’Agenzia delle Entrate per regolarità fiscale.

  4. ATTUAZIONE: L’associato, secondo quanto previsto nel contratto di associazione in partecipazione, versa la liquidità promessa alla tua società con bonifico. La società può quindi stipulare l’acquisto dal notaio, paga il saldo prezzo, e si parte con ristrutturazione, home staging e prime trattative di vendita mentre i lavori sono in corso. Quindi si arriva velocemente alla vendita e all’incasso del prezzo.

  5. RENDICONTO: al termine dell’operazione la società trasmette all’associato il conto della gestione dell’operazione dove evidenzia i dettagli dell’operazione e garanzia dell’investitore.

  6. RIMBORSO DELL’APPORTO: Approvato il rendiconto da parte dell’associato, la società propone la restituzione della liquidità inizialmente versata

  7. PAGAMENTO UTILE: oltre alla restituzione del capitale viene fatto il bonifico della quota di guadagno attribuita all’associato.

Contattaci e prenota una consulenza gratuita in cui potrai scoprire meglio come funziona il contratto di associazione in partecipazione per il trading immobiliare.


Ti aspettiamo!!!

Il Team di Evoluzione Fiscale

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Logo serie corta colored.png
Consulenza fiscale
bottom of page